ANNO XII - &MAGAZINE - 

Smishing, operazioni autorizzate e colpa grave: i limiti della responsabilità bancaria

L'avvocato Giovanni Spinapolice analizza il delicato confine tra autorizzazione dei pagamenti, responsabilità delle banche e tutela dei risparmiatori vittime di frodi informatiche.

 

Un messaggio SMS apparentemente inviato dalla propria banca, una comunicazione che segnala un'anomalia sul conto corrente e pochi passaggi per mettere al sicuro il denaro. È così che possono iniziare alcune delle più insidiose frodi bancarie digitali, nelle quali il correntista, convinto di proteggere i propri risparmi, finisce per favorire inconsapevolmente l'azione dei truffatori.

Il tema torna al centro dell'attenzione con una vicenda giudiziaria segnalata da Altalex il 21 ottobre 2026, riguardante un pagamento autorizzato dal cliente dopo la ricezione di un SMS apparentemente proveniente dalla banca, con esito sfavorevole alla richiesta risarcitoria.

Il caso solleva una questione fondamentale: fino a che punto il consenso prestato dal cliente può considerarsi effettivamente valido quando è il risultato di un inganno?

Sul tema interviene l'avvocato Giovanni Spinapolice, cassazionista esperto di diritto bancario e finanziario e di tutela dei risparmiatori, per approfondire il quadro normativo e le conseguenze delle frodi digitali, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 ottobre 2026.

 

Avvocato Spinapolice, il caso riportato da Altalex sembra affermare che, quando il cliente autorizza personalmente un pagamento dopo aver ricevuto un SMS fraudolento, la banca possa essere esonerata dal risarcimento. È davvero così?

Occorre distinguere due situazioni giuridicamente differenti. La prima riguarda un pagamento disposto direttamente dal correntista, sebbene indotto in errore da un comportamento fraudolento di terzi. La seconda concerne invece un'operazione eseguita dal truffatore senza un'autorizzazione giuridicamente riferibile al titolare del conto.

La distinzione è decisiva perché la disciplina speciale prevista dal decreto legislativo n. 11 del 2010 attribuisce una particolare tutela alle operazioni di pagamento non autorizzate.

Tuttavia, non possiamo ritenere che qualsiasi intervento materiale del cliente equivalga automaticamente a un'autorizzazione valida e consapevole. È necessario ricostruire esattamente il procedimento attraverso il quale l'operazione è stata disposta, verificare quale consenso sia stato effettivamente prestato e accertare se la banca abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di sicurezza.

Il vero problema non è soltanto stabilire chi abbia materialmente premuto un pulsante, ma comprendere quale operazione sia stata autorizzata e in quali circostanze.

Ma se il messaggio arriva apparentemente dal numero della banca, come può un normale correntista riconoscere la truffa? Non rischiamo di pretendere dal cliente competenze informatiche che non possiede?

È proprio questo uno degli aspetti più delicati.

Le moderne frodi bancarie utilizzano tecniche di manipolazione sempre più sofisticate. Attraverso lo spoofing è possibile falsificare l'identificativo del mittente di una comunicazione; con lo smishing vengono inviati messaggi fraudolenti e, attraverso il vishing, si ricorre a telefonate nelle quali il truffatore assume l'identità di un operatore bancario.

Talvolta questi strumenti vengono utilizzati congiuntamente, generando una rappresentazione apparentemente credibile dell'identità della banca.

Non possiamo valutare la diligenza del correntista prescindendo da tale contesto.

La colpa grave, infatti, non coincide con una semplice disattenzione. Richiede una condotta caratterizzata da una deviazione particolarmente rilevante rispetto alle cautele elementari esigibili nelle circostanze concrete.

Ritengo quindi necessario evitare un'impostazione che finisca per trasferire sistematicamente sul cliente il rischio tecnologico dell'attività bancaria.

Il correntista deve certamente agire con prudenza, ma la banca, quale operatore professionale, deve predisporre presidi di sicurezza adeguati alla natura e all'evoluzione dei rischi connessi ai propri servizi.

Quali sono, concretamente, gli obblighi della banca quando un cliente contesta un pagamento sostenendo di essere stato vittima di una frode informatica?

Il punto di partenza è rappresentato dal decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina i servizi di pagamento e recepisce nell'ordinamento italiano la normativa europea.

L'articolo 10 stabilisce un principio fondamentale: quando l'utente nega di avere autorizzato un'operazione, la mera registrazione dell'utilizzo dello strumento di pagamento non è necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata o che il correntista abbia agito con dolo o colpa grave.

L'onere di dimostrare tali circostanze grava sul prestatore dei servizi di pagamento.

Ciò significa che la banca non può limitarsi ad affermare che il pagamento è stato eseguito utilizzando le credenziali corrette o che è intervenuto un codice di autenticazione.

Occorre verificare la regolarità dell'intera procedura e la concreta riferibilità dell'autorizzazione al cliente.

Naturalmente, quando il correntista ha consapevolmente impartito un ordine di pagamento verso un determinato beneficiario, sebbene ingannato circa le ragioni economiche dell'operazione, la qualificazione giuridica può essere differente.

Anche in questa seconda ipotesi, tuttavia, possono assumere rilevanza eventuali specifici inadempimenti della banca agli obblighi di sicurezza e protezione, da accertare secondo le regole applicabili alla fattispecie.

Una recente sentenza della Corte di giustizia europea, pronunciata il 15 ottobre 2026, sembra rafforzare la posizione dei correntisti. Che cosa cambia concretamente?

La pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-70/25 introduce un chiarimento di grande importanza.

La Corte ha affermato che, in presenza di un'operazione di pagamento non autorizzata, la banca non può rifiutare il rimborso immediato semplicemente sostenendo che il cliente abbia agito con negligenza grave.

La disciplina europea distingue infatti due momenti giuridici: il diritto al rimborso immediato dell'operazione non autorizzata e la successiva individuazione del soggetto sul quale debba definitivamente gravare la perdita economica.

La banca deve quindi, in linea di principio, procedere al rimborso entro il termine previsto dalla legge, salva la specifica eccezione relativa al sospetto motivato di frode del cliente, comunicato all'autorità competente.

Successivamente, l'intermediario potrà eventualmente agire nei confronti del correntista, qualora dimostri che la perdita sia conseguenza di una violazione dolosa o gravemente negligente dei suoi obblighi.

È una distinzione fondamentale perché impedisce che sia la banca a decidere unilateralmente, sulla base di una propria valutazione della condotta del cliente, di sottrarsi all'obbligo di rimborso.

Attenzione, però: questo principio opera nel campo delle operazioni non autorizzate e non può essere automaticamente esteso a qualsiasi bonifico effettuato personalmente dal cliente sotto l'influenza di un inganno.

In un contenzioso bancario relativo a una frode via SMS, quali elementi ritiene decisivi per stabilire se il cliente abbia diritto alla restituzione del denaro?

La prima attività deve essere una ricostruzione rigorosa della sequenza dei fatti.

È indispensabile acquisire i messaggi ricevuti, le eventuali registrazioni telefoniche disponibili, le comunicazioni intercorse con la banca, le informazioni relative all'accesso al conto, i dati dell'operazione e la documentazione tecnica concernente le procedure di autenticazione.

Particolare rilievo assumono i registri informatici delle operazioni, le modalità con cui è stato acquisito il consenso, l'eventuale presenza di dispositivi non abituali e la corretta applicazione dei sistemi di autenticazione forte.

Bisogna inoltre verificare se l'operazione presentasse elementi di anomalia rispetto all'ordinaria operatività del cliente e se tali circostanze imponessero specifici controlli all'intermediario.

Ma soprattutto occorre evitare di confondere l'errore del correntista con la sua colpa grave.

La giurisprudenza ha già riconosciuto, in determinate fattispecie, che frodi realizzate mediante comunicazioni inserite nelle conversazioni apparentemente ufficiali della banca e telefonate provenienti da numerazioni riconducibili all'istituto possono rendere particolarmente difficile l'individuazione dell'inganno.

La decisione deve quindi fondarsi sull'esame delle concrete circostanze e delle prove, non su presunzioni generalizzate di responsabilità del cliente.

Avvocato Spinapolice, quale messaggio desidera rivolgere ai risparmiatori e quale evoluzione auspica nella responsabilità delle banche di fronte alle nuove frodi digitali?

Il primo messaggio è che la sicurezza bancaria non può essere considerata una responsabilità esclusiva del correntista.

Viviamo in un sistema nel quale la tecnologia ha reso le operazioni finanziarie straordinariamente rapide, ma ha anche moltiplicato le possibilità di manipolazione e di accesso fraudolento ai patrimoni individuali.

Le banche beneficiano dell'efficienza economica derivante dalla digitalizzazione dei servizi e devono assumersi le responsabilità connesse alla gestione professionale dei relativi rischi.

Questo non significa esonerare il cliente dai propri doveri di diligenza. Significa, piuttosto, costruire un equilibrio coerente con la diversa posizione tecnica, informativa ed economica delle parti.

Al risparmiatore raccomando di non seguire mai istruzioni operative ricevute attraverso messaggi inattesi, di verificare ogni comunicazione utilizzando autonomamente i canali ufficiali dell'istituto e di segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta.

Se la frode si è già verificata, è fondamentale conservare tutte le prove, contestare tempestivamente l'operazione e richiedere alla banca una ricostruzione documentata dell'accaduto.

Soprattutto, il rifiuto della banca di rimborsare le somme non significa necessariamente che il cliente non abbia diritto alla restituzione.

La questione deve essere esaminata giuridicamente, distinguendo la tipologia della frode, la natura dell'autorizzazione e gli obblighi concretamente gravanti sull'intermediario.

Ritengo che la vera sfida del diritto bancario contemporaneo sia impedire che l'innovazione tecnologica produca un arretramento della tutela del risparmio.

La tecnologia deve rappresentare uno strumento di protezione del patrimonio, non trasformarsi in una ragione per indebolire i diritti di chi lo affida al sistema bancario.

Intervista all'avvocato Giovanni Spinapolice, cassazionista esperto di diritto bancario e finanziario e tutela dei risparmiatori.


2025, IBS Forex: è ancora possibile ottenere la restituzione dei soldi investiti

Intervista al legale che ha fatto recuperare il maltolto a tanti risparmiatori

Negli ultimi anni i tribunali hanno scritto una pagina decisiva per i risparmiatori che avevano affidato i loro soldi a IBS Forex. Le sentenze della Corte d’Appello di Firenze hanno accertato la responsabilità della banca depositaria, aprendo la strada a rimborsi concreti e già in corso. Non si tratta più di promesse, ma di giustizia che si traduce in denaro restituito. Ne parliamo con l’avvocato Giovanni Spinapolice, managing partner dello Studio Spinapolice & Partners, con sedi nei principali fori italiani, che ha guidato numerose azioni collettive portando i clienti alla vittoria.

Intervista

D. Avvocato, dopo tanti anni è davvero ancora possibile riavere indietro i soldi investiti in IBS Forex?

R. Assolutamente sì. Con ripetute sentenze favorevoli da noi ottenute i giudici hanno chiarito che chi ha investito in IBS Forex ha diritto alla restituzione del 100% delle somme perdute, con in più interessi e rivalutazione monetaria. E in diversi casi è stato riconosciuto anche un ulteriore 25% a titolo di danno morale. La giustizia può tardare, ma quando arriva restituisce dignità e speranza.

D. Molti risparmiatori pensano che i termini siano ormai scaduti. È davvero così?

R. No, non è così. Chi ha presentato l’insinuazione al passivo del fallimento ha di fatto congelato i termini. Questo significa che anche oggi può agire con pieno diritto contro la banca che si è resa corresponsabile insieme a IBS Forex.

D. Qual è stata la responsabilità della banca d’appoggio?

R. Ora non serve entrare nei tecnicismi: basti sapere che senza il supporto della banca depositaria le operazioni di IBS Forex non sarebbero state possibili. I giudici hanno accertato che gli istituti coinvolti – per arroganza, per distrazione o per la sola spinta al profitto – hanno avuto un ruolo determinante, commettendo molteplici e gravi violazioni di legge che si sono tradotte nel danno patito dagli investitori.

D. Che risultati concreti avete già ottenuto?

R. Negli ultimi anni abbiamo avviato numerose azioni collettive a tutela degli investitori incappati nella rete dei procacciatori di IBS Forex, tutte concluse positivamente o ancora in corso. Mentre parliamo, a Milano, presso un grande istituto bancario condannato in appello, circa ottanta risparmiatori stanno ricevendo in restituzione le somme investite, con interessi e rivalutazione.

E contemporaneamente, a Firenze, sede di un’altra banca depositaria, una cordata di nostri clienti sta incassando risarcimenti che, oltre al capitale, interessi e rivalutazione, comprendono anche il 25% a titolo di danno morale. Nel caso IBS Forex, posso dirlo con orgoglio, lo Studio è risultato imbattuto. Con le nostre argomentazioni giuridiche, le indagini e il lavoro dei periti di cui ci avvaliamo, abbiamo tracciato un solco giurisprudenziale ormai granitico. Nessuna causa si è chiusa con un verdetto negativo e tutti, finora, hanno ottenuto ristoro dei danni. Un singolo può resistere, ma è insieme che si vince.

D. Che messaggio vuole lasciare a chi non ha ancora fatto nulla?

R. Chi non ha ancora fatto nulla deve sapere che nuove azioni collettive sono in corso di preparazione da parte del nostro Studio e che la giurisprudenza è ormai solida. Per chi non vuole subire e restare in silenzio, questo è il momento di agire. Quello che intraprenderanno è un percorso di giustizia già testato, che ha dato risultati tangibili e continuerà a darne.


2025. Il caso GForex: una nuova ondata di rimborsi per i risparmiatori traditi

Intervista all’avvocato che ha colpito le banche ottenendo i risarcimenti

Il caso GForex ha segnato uno snodo fondamentale nella difesa dei risparmiatori italiani. Dopo anni di incertezze, le Corti di Milano hanno tracciato un percorso netto: le banche che hanno dato copertura all’operatività abusiva di una finanziaria non possono dirsi estranee, ma devono rispondere insieme agli intermediari. Oggi, mentre altre cordate di clienti si preparano ad agire, una nuova ondata di rimborsi è già in corso. Ne parliamo con l’avvocato Giovanni Spinapolice, managing partner dello Studio Spinapolice & Partners, con sedi nei principali fori italiani.

Intervista

D. Avvocato, qual è la particolarità del caso GForex rispetto ad altre vicende simili?

R. La vicenda GForex ha avuto un percorso processuale esemplare. In alcuni casi i risparmiatori hanno ottenuto la vittoria già in primo grado, poi confermata in appello. In un altro, inizialmente rigettato dal Tribunale, siamo riusciti a ribaltare completamente il verdetto in Corte d’Appello. E in altri ancora, l’istituto è stato inchiodato alle proprie responsabilità sin dalle prime battute e ha scelto la via dell’accordo dopo pochi mesi di processo. Questo dimostra che la nostra linea difensiva è solida e regge in ogni contesto: a volte riconosciuta subito, altre dopo un percorso più lungo, ma alla fine il risultato non cambia — giustizia per i risparmiatori.

D. Che risultati concreti stanno arrivando per i clienti GForex?

R. In queste settimane stiamo assistendo a una nuova ondata di rimborsi. Decine di risparmiatori stanno ricevendo la restituzione delle somme investite, con interessi e rivalutazione. La vicenda giudiziaria si è tradotta in risultati tangibili, i soldi inizialmente perduti tornano nelle disponibilità delle famiglie.

D. Qual è stata la responsabilità delle banche coinvolte?

R. Le banche depositarie non si sono limitate a custodire conti correnti: hanno messo a disposizione strutture che hanno reso possibile l’operatività abusiva di GForex. I giudici hanno accertato che quegli istituti hanno avuto un ruolo determinante, offrendo legittimazione a un sistema che non aveva diritto di esistere.

D. Quale principio ispira questo percorso giudiziario?

R. La perseveranza paga. Non ci siamo mai fermati davanti a un verdetto sfavorevole di primo grado: abbiamo portato avanti le nostre argomentazioni fino a ottenere in appello il pieno riconoscimento delle responsabilità. Quando invece si è presentata l’occasione di chiudere positivamente prima ancora che i giudici si pronunciassero, abbiamo saputo coglierla al volo. Dietro questi risultati c’è un lavoro intenso, indagini, analisi e ricostruzioni delle vicende, strategie mirate e il contributo dei periti e dei legali che hanno operato insieme, passo dopo passo. È stato un impegno collettivo che ha consentito ai risparmiatori GForex, come già ad altri, di vedere finalmente riconosciuti i propri diritti e di ottenere rimborsi concreti.

D. E per chi non ha ancora fatto nulla?

R. Chi non ha ancora intrapreso alcuna azione deve sapere che nuove cordate sono già in fase di preparazione. Non si tratta di un salto nel vuoto, ma di un percorso giuridico confermato da più sentenze favorevoli. Chi decide di unirsi agli altri nostri assistiti non comincia da zero, entra in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, che sta restituendo dignità e risorse a chi si era rassegnato credendo di aver perso tutto.


2025, GForex: i conti segreti e la confusione patrimoniale che hanno tradito i risparmiatori

Intervista a Salvatore Inicorbaf, capo dell’Ufficio Analisi Forensi e Relazioni Peritali dello Studio Spinapolice & Partners

Nel caso GForex non è stato sufficiente dimostrare che i soldi dei risparmiatori si perdevano in un unico conto. Il vero nodo era capire come e perché due grandi istituti avessero accettato di confezionare, insieme a una semplice finanziaria, un prodotto vietato dalla legge. Da un lato, il modello “IBS-style” con procacciatori e conti aperti ai clienti; dall’altro, il famigerato “conto calderone”, un conto terzi vietato, dove tutte le somme confluivano in confusione patrimoniale. A ricostruire questa architettura è stato l’Ufficio Analisi Forensi e Relazioni Peritali dello Studio Spinapolice & Partners, guidato da Salvatore Inicorbaf.

Intervista

D. Inicorbaf, da dove siete partiti davvero?

R. Dalle incongruenze. Non dal “conto unico” — quello è emerso subito — ma da ciò che lo rendeva giuridicamente rilevante: chi lo aveva predisposto, perché e con quali deleghe. Abbiamo incrociato modulistica di apertura, disposizioni di giroconto e tracciati bancari, pezzi che separati non dicono tutto, ma insieme mostrano un disegno operativo unitario.

D. Parla di due piste bancarie. Che cosa le distingue?

R. La prima ricalcava il caso IBS Forex: una finanziaria che, come GForex, operava con autorizzazione ex art. 106 TUB, ma con l’ambizione di confezionare prodotti finanziari e gestire patrimoni che le erano preclusi. Procacciatori porta a porta, conti aperti “sul divano” del cliente, deleghe che svuotavano la disponibilità del risparmiatore e giroconti verso l’operatore. La seconda era il cosiddetto “conto calderone”, un conto terzi, o cassa comune — vietato — in cui le somme di tutti confluivano in confusione patrimoniale. L’anomalia non era solo contabile, ma di prodotto. Insieme all’Istituto si è costruita un’offerta finanziaria che, per natura e modalità, era proibita tanto a GForex quanto alla banca, in assenza di specifica autorizzazione.

D. Qual è stato, allora, il vero punto di svolta dell’indagine?

R. Il punto decisivo è stato tipizzare il prodotto per ciò che era davvero, non per come veniva etichettato. Non si trattava di “intermediazione in cambi”, ma di una gestione di fatto con operazioni in strumenti vietati al soggetto proponente, progettate e rese eseguibili con il coinvolgimento dell’istituto. Per dimostrarlo è stata necessaria una cronologia puntuale — quando nasce il prodotto, come viene eseguito, con quali canali e firme — e il collegamento funzionale tra bancarizzazione, racconto commerciale e flussi esteri.

D. Quali sono gli illeciti che avete messo in fila, senza entrare nel segreto del mestiere?

R. Il quadro che abbiamo trovato era molto ampio. C’era un abusivismo finanziario evidente, con attività che avrebbero dovuto essere riservate a soggetti autorizzati e che invece venivano presentate come semplici operazioni di cambio. In realtà si trattava di un prodotto costruito insieme alla banca e vietato dalla legge. La gestione dei conti non era meno grave. Il cosiddetto “conto calderone” raccoglieva tutte le somme dei clienti, le deleghe svuotavano la disponibilità dei risparmiatori e non esisteva alcuna segregazione delle somme. Anche sul fronte della vigilanza e dell’antiriciclaggio le falle erano clamorose, con movimenti anomali mai intercettati, controlli superficiali e segnalazioni tardive. Infine c’era il tema della correttezza verso i clienti, che non venivano realmente profilati e ricevevano rendiconti fuorvianti. Basterebbe questo per capire la portata del fenomeno, ed è ciò che ha convinto i giudici a parlare di un sistema e non di semplici errori.

D. Cosa è stato davvero difficile provare, al di là del “conto unico”?

R. La vera sfida è stata ricostruire la catena causale, capire chi ha reso possibile che cosa, in quale momento e con quali strumenti. Non bastava dire che i soldi si mescolavano, bisognava dimostrare che quel mescolamento era parte integrante di un prodotto vietato e co-gestito con la banca. Per arrivarci abbiamo lavorato su tre fronti. Sul piano documentale abbiamo esaminato atti, modulistica e disposizioni. Sul piano contabile abbiamo seguito tracciati e riconciliazioni. Sul piano comportamentale abbiamo analizzato i pattern ricorrenti di apertura, incasso e trasferimento. È stato questo lavoro incrociato a far cadere definitivamente l’alibi dell’inconsapevolezza.

D. Le banche potevano non accorgersene?

R. È escluso. Parliamo di flussi ingenti che passavano su canali predisposti dagli stessi istituti e ripetuti sempre con la medesima dinamica. Uno dei due istituti è arrivato persino a confezionare un conto terzi illegale per raccogliere i capitali rastrellati dai procacciatori della finanziaria. Non si tratta solo di mancata vigilanza, ma di un vero e proprio intervento attivo della banca nella costruzione di un prodotto finanziario, nel caso specifico un derivato vietatissimo dalla legge. Per di più, quel prodotto avrebbe richiesto una copertura autorizzativa che non esisteva e che non avrebbe mai potuto essere concessa, perché nessuna autorità avrebbe autorizzato una banca a fungere da depositaria di una semplice finanziaria. Non è un dettaglio formale, è sostanza. Nel caso dell’altro istituto coinvolto, invece, è emerso un fatto altrettanto grave: ha consentito ai procacciatori di aprire conti correnti fuori sede, una pratica che rappresenta un illecito abnorme per il nostro ordinamento.

D. In concreto, che cosa cambia oggi per i risparmiatori GForex?

R. La differenza oggi è che non parliamo più di un contenzioso fatto di carte bollate, ma di risorse che tornano davvero nelle mani dei malcapitati investitori. I giudici hanno recepito le nostre ricostruzioni e i rimborsi sono già in corso, comprensivi di interessi e rivalutazione. Altre azioni collettive stanno maturando lungo lo stesso tracciato. Chi sceglie di aderire ora alle nuove iniziative che stiamo predisponendo non entra in un territorio incerto, ma in un cammino già aperto, dove un’ingiustizia si è finalmente trasformata in ristoro concreto.


2025, IBS Forex: dentro i meccanismi dell’abuso finanziario che ha travolto centinaia di risparmiatori

Intervista a Salvatore Inicorbaf, capo dell’Ufficio Analisi Forensi e Relazioni Peritali dello Studio Spinapolice & Partners

Se i tribunali hanno potuto accertare la responsabilità della banca depositaria nel caso IBS Forex, è perché qualcuno ha ricostruito passo dopo passo i flussi di denaro, i ruoli e le omissioni. Dietro ogni sentenza favorevole ai risparmiatori c’è stato il lavoro dell’Ufficio Analisi Forensi e Relazioni Peritali dello Studio Spinapolice & Partners, guidato da Salvatore Inicorbaf. Con lui ripercorriamo i tratti salienti di un’operatività che, sotto la promessa di rendimenti elevatissimi, nascondeva un meccanismo abusivo e rischioso, reso possibile solo dall’appoggio della banca depositaria.

Intervista

D. Inicorbaf, che cosa avete scoperto analizzando il sistema IBS Forex?

R. Abbiamo ricostruito una catena di passaggi tanto semplice quanto pericolosa. Procacciatori porta a porta convincevano famiglie e piccoli risparmiatori a investire, aprivano conti correnti seduta stante e facevano firmare lettere di vincolo che autorizzavano IBS Forex a prelevare con giroconti. Da lì i soldi confluivano sul conto aziendale e poi verso un broker estero. Dall’estero raramente rientravano: i pochi flussi servivano solo a illudere gli investitori e a spingerli a versare ancora. Abbiamo trovato prove di report falsi e di un sistema che non aveva nulla di autorizzato.

D. Quale ruolo hanno avuto le banche depositarie?

R. Un ruolo decisivo. Non parliamo di semplici spettatori: gli istituti hanno agevolato l’apertura di conti fuori sede, non hanno vigilato su flussi anomali e non hanno attivato gli obblighi antiriciclaggio, nonostante nelle loro casse fossero transitati oltre 60 milioni di euro. Senza questa copertura bancaria, IBS Forex non avrebbe mai potuto operare. Le sentenze lo hanno accertato chiaramente.

D. Quanto è stato complesso il lavoro del vostro Ufficio?

R. Molto. L’Ufficio Analisi Forensi e Relazioni Peritali ha svolto un’attività investigativa capillare: abbiamo tracciato i movimenti dei capitali, analizzato documenti bancari, ricostruito i percorsi patrimoniali e redatto relazioni che i giudici hanno considerato decisive. Non si tratta solo di numeri: è stato un lavoro di anatomia finanziaria, che ha messo in luce come il sistema funzionava davvero.

D. Quanto hanno pesato le vostre perizie nei processi?

R. Sono state determinanti. Le nostre ricostruzioni hanno mostrato al giudice come le operazioni non fossero semplici intermediazioni in cambi, ma veri derivati abusivi, attività riservata a SIM e banche. Questo ha fatto emergere la responsabilità diretta della banca depositaria. In pratica, i nostri report hanno dato corpo tecnico a ciò che i risparmiatori intuivano ma non riuscivano a dimostrare.

D. Oggi, cosa direbbe a chi è rimasto coinvolto in IBS Forex?

R. Direi che la verità tecnica è ormai emersa e che i tribunali l’hanno riconosciuta. Il nostro lavoro ha contribuito a creare un solco giurisprudenziale solido. Chi decide di unirsi alle azioni collettive che lo Studio sta ancora predisponendo entra in un percorso già validato da prove, analisi e sentenze.


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